Spese condominiali e box auto

Box auto e partecipazione alle spese condominiali

Il Tribunale di Roma (sent. n. 13942/17) ha ritenuto che il proprietario di un box auto, collocato all’interno di un condominio, dotato di autorimessa comune, e accessibile pedonalmente dal solo passo carrabile, non sia tenuto a partecipare agli oneri condominiali relativi alle spese di ristrutturazione e ampliamento dell’autorimessa comune, del ripristino di alcune cantine, delle spese di allungamento della corsa dell’ascensore al piano seminterrato, ecc., in quanto, non essendo proprietario di alcun appartamento nello stesso condominio, si trova nell’impossibilità oggettiva di utilizzare i predetti beni comuni e, conseguentemente, esonerato dai costi di ordinaria e straordinaria manutenzione che li riguardano. Nella specie, il proprietario del box auto aveva adito il Tribunale di Roma, impugnando la delibera condominiale nella parte in cui gli accollava, pro quota millesimale, tutta una serie di costi di ordinaria e straordinaria manutenzione relativi ai predetti beni che lo stesso non utilizzava, né aveva mai utilizzato, in ragione della sua specifica condizione di proprietario esclusivo del solo box auto.

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