Licenziamento nel decreto Cura Italia

Il divieto di licenziare nel D.L. n. 18/20 cd. “Cura Italia”

L’art. 46 del D.L. n. 18/20, rubricato come “Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti”, in realtà introduce un divieto generalizzato di procedere con i licenziamenti collettivi, a decorrere dalla sua entrata in vigore per una durata di 60 gg., sospendendo le procedure pendenti iniziate dopo il 23.02.2020.

Oltre ai licenziamenti collettivi, il divieto si estende anche ai licenziamenti individuali per giustificato motivo oggetto, ex art. 3 L. n. 604/66, per il medesimo lasso temporale.

Si tratta di una misura incisiva finalizzata a tutelare l’occupazione minacciata dalla crisi sanitaria in corso che, come noto, ha determinato non solo delle misure restrittive alla libertà di movimento delle persone, ma anche la chiusura forzata di tutta una serie di attività imprenditoriali e commerciali non ritenute essenziali.

Tale disposizione ha fatto sorgere parecchi interrogativi con riferimento alle procedure di licenziamento collettivo iniziate dopo il 23.02.2020, nelle quali era intervenuto l’accordo sindacale prima dell’entrata in vigore del decreto in esame.

Si tratta in questo caso, infatti, di capire se il raggiungimento dell’accordo sindacale che consente all’impresa di intimare i licenziamenti ai singoli destinatari, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 9, L. n 223/91, prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 18/20 consenta comunque all’imprenditore di procedere con i licenziamenti stessi, ancorché ciò avvenga nel periodo di interdizione di cui si è detto, dovendo considerarsi la procedura già esaurita.

Tale soluzione sembra però contrastare sia con il dettato normativo di cui all’art. 4, commi 10 e ss., L. n. 223/91 citata, che impone una serie di ulteriori adempimenti dopo la comunicazione dei licenziamenti, sia con la ratio della decretazione di urgenza volta, come noto, a tutelare il più possibile la conservazione dei posti di lavoro e la salvaguardia del reddito, tale per cui l’irrogazione dei licenziamenti in un momento successivo all’entrata in vigore del D.L. n. 18/20 renderebbe comunque la procedura ancora pendente; dovendola considerare conclusa solo dopo l’adempimento di tutti gli obblighi previsti dall’art. 4 della legge citata.

Un’ulteriore questione è sorta con riguardo a quelle procedure di licenziamento individuale iniziate ai sensi dell’art. 7, L. n. 604/66, prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 18/20, e ancora pendenti.

Come noto l’infruttuoso tentativo di conciliazione da incardinare obbligatoriamente dinanzi all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente fa retroagire l’efficacia del licenziamento al momento della comunicazione dell’apertura della procedura, venendo trattato detto periodo sotto il profilo economico come preavviso.

Nel silenzio della norma, che nulla dice in proposito, ci si è chiesti se la procedura resta sospesa per i 60 gg. di interdizione dei licenziamenti, o se, invece, decorsi i termini previsti dall’art. 7, L. n. 604/66, si possa procedere comunque al licenziamento, posto che l’attività degli Ispettorati sembrerebbe comunque sospesa.

In entrambi i casi vi sarebbe un danno per il lavoratore in quanto, ove si propendesse per la soluzione della sospensione sine die, il rischio sarebbe quello di perdere non solo tutto il preavviso, ma anche una quota parte delle competenze di fine rapporto ove il primo non riuscisse a coprire il prolungamento dei tempi dovuti all’emergenza sanitaria in corso.

La seconda soluzione, invece, finirebbe per consentire un licenziamento nel periodo di interdizione senza, peraltro, l’intervento della commissione di conciliazione il cui compito è quello di favorire un accordo economico, oppure una soluzione occupazionale alternativa. Di conseguenza, l’opzione interpretativa che appare più percorribile potrebbe essere quella di ritenere decaduta la procedura ex art. 7, ancorché iniziata prima del D.L. n. 18/20, con necessità di reiterarla ex novo dopo il periodo di interdizione.

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