L’usucapione del locale comune ex caldaia

L’usucapione del locale comune ex caldaia – carbonaia: un’ipotesi di litisconsorzio necessario

Qualora il condomino, che occupa per più di 20 anni il locale di proprietà comunque, un tempo destinato ad alloggiare la dismessa caldaia a carbone, facendone un uso esclusivo come ripostiglio – cantina privata, venga costretto con delibera condominiale a liberare detto spazio, deve impugnare la delibera di sgombero entro i termini di legge, eccependo l’avvenuto acquisto della proprietà esclusiva per usucapione. Sebbene si tratti di un’eccezione e non di una domanda principale, la giurisprudenza ritiene che la domanda di impugnazione della delibera, o meglio l’eccezione di usucapione, non possa essere notificata al solo Amministratore, quale Legale Rappresentante del condominio ma vada notificata personalmente anche a tutti i condomini dello stabile, versandosi in un’ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. 28 luglio 2015, n. 15929; conf. Cass. SS.UU. 13 novembre 2013 n. 25454).

 

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