Assicurazioni: la procedura di descrizione nei confronti del subagente
Il Tribunale di Bologna, con Ordinanza del 10 marzo 2016 si è espresso nel senso di ritenere ammissibile anche nei confronti del subagente il procedimento di descrizione disciplinato dagli artt. 129 e seguenti del Codice della Proprietà Intellettuale e Industriale intrapreso dalla compagnia di assicurazioni. In particolare, dopo aver richiamato i principi enunciati dalla Suprema Corte in base ai quali l’impresa preponente è la titolare del portafoglio clienti, salvo diverso accordo di sua liberalizzazione “da ritenersi applicabili per eadem ratio, anche in ipotesi di sub-agenzia”, ha chiarito che nessun rilievo assume la circostanza che il contratto di sub agenzia escluda qualsivoglia rapporto diretto con la mandante preponente, in quanto tale previsione negoziale opera su piani e per profili contrattuali del tutto distinti da quelli afferenti la proprietà delle informazioni aziendali, le quali restano, in ogni caso, nel patrimonio della Compagnia e a quest’ultima, quindi, devono essere riconsegnate al termine del sub contratto unitamente a tutto ciò che è servito per l’espletamento del sub mandato. Nello specifico le notizie inerenti alla clientela e alle condizioni economico-contrattuali ad essa praticate (scadenze, premio, specifiche contrattuali personali), ancorché note nell’ambito della collaborazione all’interno dell’impresa e, per ciò, accessibili a taluni operatori, oltre che di proprietà dell’impresa stessa, sono, per loro natura e contenuto, destinate altresì a rimanere nell’esclusiva disponibilità di questa tanto da non essere suscettibili di divulgazione o utilizzazione all’esterno, ovvero per il soddisfacimento di interessi diversi confliggenti con quelli dell’impresa proprietaria.