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Separazione: funzione dei provvedimenti presidenziali e giudizio di reclamo

Con il decreto n. 283/2017 pronunciato in data 24 gennaio 2017 la Corte di Appello di Roma è tornata a ribadire alcuni principi, troppo spesso ignorati, circa la funzione dei provvedimenti adottati dal Presidente ai sensi dell’art. 708 c.p.c., nonché sui limiti del giudizio di reclamo. Nello specifico, la corte territoriale, ha chiarito come, per espressa indicazione legislativa i provvedimenti in questione abbiano carattere temporaneo ed urgente ed in quanto tali sono emessi per fare fronte a situazioni che potrebbero rimanere prive di tutela nell’arco di tempo che passa tra l’introduzione del giudizio di separazione e la sentenza, sulla base delle deduzioni delle parti e delle risultanze documentali prodotte per la fase presidenziale, e che pertanto la pronuncia di tali provvedimenti si basa su una cognizione allo stato degli atti delle circostanze rilevanti ai fini della soluzione della controversia ed è suscettibile di modifica nel corso del giudizio da parte del giudice istruttore qualora dette circostanze risultino diverse o superate da nuove emergenze. Quanto al procedimento di reclamo, come introdotto dalla l. n. 54/2006, lo stesso non può trovare fondamento sulla sopravvenienza di circostanze nuove rispetto a quelle valutate in sede presidenziale o sull’esistenza di circostanze non dedotte o di documenti non depositati in quella sede, ma esclusivamente sulla diversa valutazione delle medesime circostanze sottoposte all’esame del Presidente, rappresentando il reclamo medesimo esclusivamente uno strumento di riesame e di controllo della correttezza dell’ordinanza presidenziale che consente di censurarne profili di eventuale manifesta erroneità, e che nell’ipotesi di fatti nuovi e sopravvenuti la parte interessata può in ogni caso proporre richiesta di modifica al giudice istruttore.