La denuncia dei vizi occulti dell’immobile acquistato va giudizialmente fatta valere entro un anno dalla consegna dell’immobile e non già dalla scoperta del vizio
Secondo il Tribunale di Roma, (sent. n. 14291/14), l’ art. 1495 c.c. prescrive che il compratore decade dal diritto di garanzia qualora non denunzi il vizio entro otto giorni dalla scoperta. Tuttavia, il c. 3 della medesima disposizione specifica che l’ azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna, con la conseguenza che è dalla predetta data che deve tarsi decorrere il termine di prescrizione per la proposizione della domanda giudiziale e non già da quella eventualmente diversa della denuncia del vizio, se successiva alla consegna del bene medesimo. Nella specie, dunque, l’acquirente che durante i lavori di ristrutturazione dell’immobile aveva scoperto un grave ammaloramento del soffitto, a causa di ripetute infiltrazioni provenienti dal lastrico condominiale sovrastante, coperte da un controsoffitto che ne celava lo stato effettivo, si vedeva rigettare la domanda che, peraltro, era stata estesa dalle parti venditrici al condominio, chiamato in manleva, per la mancata manutenzione del lastrico solare.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!